30/10/2020
La sezione n. 3 della CTP di Parma, con l’approfondita ed esaustiva ordinanza n. 432/2020 pronunciata in data 12/10/2020, depositata in data 19/10/2020, ha disposto un nuovo rinvio degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea al fine di stabilire se sussiste “conflitto tra la legislazione nazionale e il diritto comunitario” nonché “disparità di trattamento” in tema di regime IVA in ambito comunitario per effetto dell’inserimento delle prestazioni sanitarie esenti IVA di cui all’art. 10, comma 1, nn. 18 e 19 del D.P.R. n. 633/72 nel calcolo del pro-rata di indetraibilità IVA di cui al combinato disposto dagli artt. 19 comma 5 e 19-bis del D.P.R. 633/72 e la conseguente necessità di armonizzare con gli altri ordinamenti europei.
Leggi il documento Leggi l'allegato16/04/2020
Riportiamo di seguito una tabella riepilogativa delle disposizioni introdotte con il "Decreto Liquidità" (DL 23/2020) relative alla proroga dei versamenti tributari in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
Leggi il documento16/04/2020
Il Decreto n. 23/2020 prevede garanzie pubbliche per favorire l'accesso al credito di imprese piccole, medie e grandi.
Leggi il documento31/03/2020
È stato approvato il decreto del Ministero del Lavoro che riconosce a lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020.
Leggi il documento27/03/2020
Misure di sostegno per le imprese, le famiglie e per il sistema sanitario nazionale
La diffusione dell’epidemia del COVID-19 sta condizionando pesantemente l’economia e le imprese italiane. Come ovvia conseguenza, molte di queste, hanno infatti dovuto interrompere o limitare la propria attività produttiva fino a data da destinarsi.....
Leggi il documento27/03/2020
Accordi di adesione e avvisi bonari: nessuna proroga
Ad una settimana dal DL Cura Italia, sono intervenute le due circolari delle Entrate e le FAQ dell’agenzia della Riscossione, per chiarire alcuni dubbi circa le scadenze di cartelle, accertamenti, avvisi bonari ed altri atti....
Leggi il documento27/03/2020
Indennità di 600€ - professionisti e lavoro autonomo
Con il presente intervento, vogliamo soffermarci sull’indennità di 600€ prevista dal D.L. Cura Italia con particolare riferimento alle seguenti categorie di soggetti percipienti...
Leggi il documento26/03/2020
Nuovo elenco attività produttive autorizzate all’apertura (DPCM 25.03.2020)
A seguito dell’emanazione del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2020 è stato modificato l’elenco delle attività produttive, precedentemente introdotto con il Decreto del 22 marzo 2020, il cui proseguimento è ritenuto di interesse essenziale....
Leggi il documento Scarica Allegato 1 Scarica il documento Scarica il documento25/03/2020
Approfondimento credito d'imposta per canoni locazione immobili
Tra le misure emanate a sostegno delle imprese nell'ambito dell'emergenza Covid19, il D.L. 18/2020 ha introdotto un bonus a favore dei negozi: si tratta di un credito d'imposta riconosciuto a favore dei soggetti che conducono in locazione immobili censiti nella categoria catastale C/1 (nella quale sono appunto censiti "negozi e botteghe")...
Leggi il documento25/03/2020
Autodichiarazione Ai Sensi Degli Artt. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Scarica il nuovo modello autocertificazione del 23.03.2020.
Scarica il modello24/03/2020
Riepilogo principali novità di natura fiscale tributaria
Nel primo documento sono spiegati i 14 punti in modo dettagliato.
15/03/2019
Estensione dell'obbligo di nomina del Sindaco o del Revisore nelle S.r.l.
L'art. 379, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16 marzo 2019, ha modificato i co. 2 e 3 dell'art. 2477 c.c., estendendo i casi di s.r.l. obbligate alla nomina dell'organo sindacale – anche monocratico – o del revisore legale dei conti a quelle che, per due esercizi consecutivi (esercizi 2017 e 2018 in sede di prima applicazione), hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:
• 2 milioni di euro di totale dell'attivo patrimoniale;
• 2 milioni di euro di ricavi dalle vendite e prestazioni;
• 10 unità di dipendenti occupati in media (ULA).
Qualora la società a responsabilità limitata non assolva tale dovere – entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea che approva il bilancio di esercizio in cui vengono superati i suddetti limiti – vi provvede il tribunale, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese in qualità di soggetto informato in quanto ha accesso a tutti i bilanci depositati. L'obbligo della s.r.l. in parola cessa, invece, quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei suddetti limiti. Il D.Lgs. 14/2019 stabilisce altresì che le società a responsabilità limitata dovranno provvedere a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuovi disposizioni di Legge entro nove mesi, a far dal 16 marzo 2019, qualora non conformi al rinnovato articolo 2477 c.c.. In tal caso, l'obbligo di nomina del sindaco o del revisore legale viene di fatto posticipato di un anno e, quindi, il primo esercizio oggetto di revisione da parte dell'organo di controllo sarà il 2020 (per i soggetti con esercizio solare).
26/02/2019
Sentenza n. 413/10/19 emessa dalla CTR di Bologna in data 18.02.2019 depositata in data 26.02.2019
La Commissione, in conformità a quanto disposto da altre sentenze di varie Commissioni Tributarie Regionali, sostiene che l'indeducibilità dell'Irap nella determinazione del reddito imponibile Irpef/Ires violi il principio di capacità contributiva, in quanto viene liquidata e versata un'imposta Irap su un reddito inesistente e, successivamente, viene pagata un'imposta su un'altra imposta a causa dell'indeducibilità dell'Irap dalla base imponibile Irpef/Ires. In base anche alla manovra finanziaria Monti, dove, dal periodo di imposta 2012, vi è la possibilità di dedurre integralmente dall'Irpef e dall'Ires la quota di Irap relativa alle spese del personale dipendente, oltre alla quota del 10% dell'Irap di competenza, i Giudici accolgono l'appello del contribuente, condannando l'Ufficio al rimborso della somma richiesta.
Leggi il documento25/02/2019
Sentenza n. 387/18 emessa della CTR di Bologna in data 10.12.2018 e depositata il 25.02.2019
Il Collegio Giudicante di secondo grado ritiene corretto riformulare la sentenza dei Giudici di Parma in merito alla legittimità del contribuente (medico) di richiedere a rimborso l'IVA sugli acquisti non portata in detrazione per effetto del contestato illegittimo inserimento delle prestazioni mediche rese in regime di esenzione ai fini del calcolo del pro – rata di indetraibilità IVA.
I Giudici di appello affermano in tal senso che, ove il cessionario sia soggetto passivo ai fini IVA, lo stesso può agire direttamente nei confronti dell'Erario per ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente versata promuovendo la controversia tributaria.
12/02/2019
Sentenza n. 38/2019 emessa dalla CTP di Parma n data 12/11/2018 depositata il 12/02/2019
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, la sussistenza del vizio di rappresentanza processuale delle Amministrazioni fiscali, tra cui viene ricompresa l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in violazione dell'articolo 11, c.2, del D.Lgs. 546/92, comporta l'invalidità della procura e la nullità della costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione.
Nel caso di specie, il Collegio dichiara il difetto di rappresentanza in giudizio dell'Agente della Riscossione in base all'orientamento della S.C. e annulla la cartella di pagamento relativamente al calcolo degli interessi, in quanto non viene indicata la modalità di calcolo degli stessi, affinché il contribuente possa effettuarne un controllo ed esercitare una propria difesa, e relativamente agli oneri della riscossione, in quanto on esiste nessuna giustificazione dei costi effettivamente sostenti per il servizio di riscossione.
07/01/2019
Agevolazioni
Corsa al rush finale per l'approvazione nei tempi della Legge di bilancio 2019. Dopo l'approvazione del maxiemendamento al Senato la notte del 22 dicembre, il testo è passato alla Camera dove è stato approvato con la fiducia il 30 dicembre 2019.
Leggi il documento07/01/2019
Altre Novità
Corsa al rush finale per l'approvazione nei tempi della Legge di bilancio 2019. Dopo l'approvazione del maxiemendamento al Senato la notte del 22 dicembre, il testo è passato alla Camera dove è stato approvato con la fiducia il 30 dicembre 2019.
Leggi il documento07/01/2019
Imposte Dirette
Corsa al rush finale per l'approvazione nei tempi della Legge di bilancio 2019. Dopo l'approvazione del maxiemendamento al Senato la notte del 22 dicembre, il testo è passato alla Camera dove è stato approvato con la fiducia il 30 dicembre 2019.
Leggi il documento07/01/2019
Saldo e Stralcio ISEE
Corsa al rush finale per l'approvazione nei tempi della Legge di bilancio 2019. Dopo l'approvazione del maxiemendamento al Senato la notte del 22 dicembre, il testo è passato alla Camera dove è stato approvato con la fiducia il 30 dicembre 2019.
Leggi il documento29/11/2018
Sentenza n. 2783/18 emessa della CTR di Bologna in data 20/09/2018 e depositata il 29/11/2018
Con la sentenza in commento il Collegio Giudicante ha ritenuto corretto disattendere alcune precedenti pronunce giurisprudenziali di legittimità sostenendo in primo luogo che, ammettere regimi di contradditorio differenziati sulla base dell'imposta oggetto di accertamento, comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra tributi armonizzati e non armonizzati. Richiamando anche l'art. 24 della Legge n. 4/1929, i Giudici affermano che il contraddittorio endoprocedimentale deve essere sempre garantito, a prescindere dal luogo in cui materialmente viene eseguito il controllo, stante la fondamentale garanzia di tutela che lo stesso rappresenta per il contribuente. Infatti, proseguono i Giudici, se così non fosse, l'effettivo esercizio del diritto alla difesa dipenderebbe da una mera scelta dell'Amministrazione in relazione al luogo di effettuazione del controllo.
Leggi il documento20/11/2018
Sentenza n. 2687/2018 emessa dalla CTR di Bologna in data 21/09/2018 depositata il 20/11/2018
Il Collegio Giudicante sostiene che l'indeducibilità dell'Irap nella determinazione del reddito imponibile Irpef/Ires violi il principio di capacità contributiva, in quanto viene liquidata e versata un'imposta Irap su un reddito inesistente e, successivamente, viene pagata un'imposta su un'altra imposta a causa dell'indeducibilità dell'Irap dalla base imponibile Irpef/Ires.
I Giudici accolgono quindi l'appello, disponendo la deducibilità integrale dell'Irap dalla base imponibile Ires, e dichiarano il diritto al rimborso delle somme richieste.
07/11/2018
Sentenza n. 390/18 emessa dalla CTP di Parma in data 04/10/2018 e depositata il 07/11/2018
I Giudici di merito hanno ritenuto meritevole di integrale accoglimento il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento avente ad oggetto la contestazione di operazioni ritenute inesistente.
In particolare l'Agenzia delle Entrate ha eccepito i suddetti rilievi adducendo come unica presunzione il fatto che le controparti delle operazioni contestate erano società risultate evasori totali e/o "cartiere" a seguito di controlli della Guardia di Finanza.
Tuttavia la Commissione giudicante, stante la regolare tenuta della contabilità da parte della Ricorrente, la congruità dei prezzi applicati, l'effettività dei pagamenti intercorsi, l'esistenza di tutti i D.D.T. di trasporto delle merci e, non da ultimo, l'entità delle maestranze risultanti in carico alle società fornitrici, ha ritenuto di dover qualificare le motivazioni addotte dai Funzionari quali presunzioni semplici ma prive del requisito di gravità, precisione e concordanza.
Ne consegue l'esclusione della corresponsabilità della Ricorrente nell'ambito delle frodi poste in essere.
24/10/2018
ll D.L. 23.10.2018 n. 119, pubblicato in G.U. il 24.10.2018 e in corso di conversione, ha introdotto diverse modalità di definizione delle pendenze tributarie. Sono state apportate inoltre modifiche alla disciplina sulla fatturazione e registrazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Leggi il documento03/08/2018
Sentenza n. 1442/01/18 emessa dalla CTP di Crotone in data 28/05/2018 e depositata il 03/08/2018
La Commissione dichiara il ricorso meritevole di accoglimento per inesistente notificazione della cartella stante l'assenza del relativo avviso di ricevimento.
In particolare, viene confermato che la notificazione rappresenta un elemento fondativo dell'atto medesimo in carenza del quale l'atto è da considerarsi affetto da nullità non sanabile a posteriori.
L'onere della prova in questo caso è a carico dell'Agente della Riscossione il quale deve fornire, come unico elemento probativo avente rilevanza giuridica, l'originale dell'avviso di ricevimento della cartella.
I Giudici accolgono quindi il ricorso con liquidazione delle spese legali a favore del contribuente.
05/07/2018
Ordinanza n. 271/2018 emessa dalla CTP di Parma in data 17.04.2018 depositata il 05.07.2018
La legittimità della parziale deducibilità dalla base imponibile Ires o Irpef dell’Imu versata da imprese e professionisti sugli immobili strumentali sarà oggetto di giudizio da parte della Corte costituzionale, per effetto dell’ordinanza di rinvio della Commissione tributaria provinciale di Parma.
I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata nell’ambito del giudizio sul rimborso d’imposta per gli anni dal 2012 al 2014.
Fino al 2012 l’articolo 14 del Dlgs 23/2011 prevedeva l’integrale indeducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi e dall’Irap.
La legge di Stabilità 2014 (articolo 1, commi 75 e 716, della legge 147/2013) ha previsto la deducibilità parziale al 20% (30% per il periodo d’imposta 2013) dalle sole imposte sui redditi e relativamente agli immobili strumentali. Secondo i giudici, la parziale indeducibilità finisce per contrastare con il principio di capacità contributiva, in quanto l’imposizione grava su un reddito che è al lordo di una fetta significativa di un costo sicuramente inerente all’attività d’impresa o professionale.
Se la forfetizzazione della deduzione, in altre situazioni, può essere giustificabile a fronte di un potenziale utilizzo promiscuo del bene o della facilità di accertamento, nel caso di specie non si fonda su alcun collegamento aritmetico o logico, anche vago, divenendo quindi del tutto arbitraria.
Se da un lato è consuetudine della Corte Costituzionale fare ampio rinvio alla discrezionalità del legislatore, in questo caso appare difficile giustificare l’illogicità del criterio adottato e come mai, ad esempio, sullo stesso immobile la Tasi è deducibile integralmente mentre l’Imu lo è solo parzialmente.
Una eventuale illegittimità pronunciata dalla Corte renderebbe applicabile l’articolo 99, comma 1, Tuir e aprirebbe la strada ai rimborsi per le annualità non prescritte, forse con procedure simili a quella del rimborso Ires/Irpef sull’Irap riguardante oneri finanziari e costo del lavoro (articolo 6 Dlgs 185/2008).
Gli immobili interessati sono quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa. Per tutti questi immobili, l’IMU è una “patrimoniale”, che non sostituisce neppure il reddito fondiario, come accade (a certe condizioni) per gli immobili abitativi.
03/07/2018
Sentenza n. 1794/12/2018 emessa dalla CTR di Bologna in data 07.05.2018 depositata il 03.07.2018
I giudici della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna hanno ritenuto meritevole di accoglimento le doglianze del contribuente in merito all’illegittimità della cartella di Equitalia notificata senza compilazione della relata di notifica a mezzo di spedizioniere privato e non del servizio postale. La mancanza della relata compilata, infatti, compromettendo il perfezionamento della notifica della cartella, non permette il completo compimento della procedura di formazione dell’atto impositivo privandolo della sua valenza giuridica. Tale vizio risulta peraltro insanabile anche qualora la stessa cartella sia stata oggetto di impugnativa da parte del contribuente. Stante tutto quanto sopra, la CTR rigetta l’appello di Equitalia condannandola alla refusione delle spese di giudizio.
20/02/2018
Sentenza n. 593/01/2018 emessa dalla CTR di Bologna in data 19.02.2018 depositata il 20.02.2018
I giudici della CTR di Bologna hanno confermato l’orientamento precedentemente espresso dai Giudici della CTP di Parma in relazione al caso di un artigiano edile che svolgeva la propria attività per il tramite di un’organizzazione minimale di mezzi strumentali ed avvalendosi di prestazioni di lavoro occasionale. In particolare, non riscontrando l’esistenza di un’autonoma organizzazione eccedente il limite del minimo indispensabile per lo svolgimento della propria attività, i Giudici della Commissione Tributaria Regionale hanno ritenuto che il contribuente artigiano non fosse tenuto al pagamento dell’IRAP disponendo, pertanto, il rimborso in favore dello stesso in relazione all’IRAP versata e non dovuta nel corso dei 48 mesi precedenti, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973.
16/02/2018
Sentenza n. 29/01/18 emessa dalla CTP di Piacenza in data 08.01.2018 depositata in data 16.02.2018
Il Collegio giudicante accoglie il ricorso proposto dalla ricorrente dichiarando inesistente la cartella di pagamento, in quanto la stessa è stata notificata tramite posta privata non rispettando quanto sancito dall’art. 4 del D.Lgs 22 luglio 1999 n. 261, il quale prevede che il servizio di notifica degli atti giudiziali e delle cartelle esattoriali sia riservato in via esclusiva a Poste Italiane. I Giudici inoltre condannano la parte resistente al rimborso delle spese di lite.
08/02/2018
Sentenza n. 52/01/18 emessa dalla CTP di Parma in data 15.12.2017 depositata il 08.02.2018
La Commissione dichiara nullo l’atto per la mancata produzione della delega conferita al funzionario di terza area da parte del direttore, in quanto l’amministrazione finanziaria non ha dato prova della sussistenza del potere di sottoscrizione in capo al funzionario, requisito essenziale a pena di nullità dell’atto. I Giudici accolgono il ricorso del contribuente e condannano L’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese.
05/02/2018
Sentenza n. 47/2018 emessa della CTP di Parma in data 30/01/2018 e depositata il 05/02/2018
Con la presente sentenza i Giudici di primo grado hanno ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio da parte dell'Agente della Riscossione effettuata per mezzo di un avvocato esterno e non, quindi, direttamente tramite proprio personale interno.
Si evidenzia infatti che, a partire dal 01 gennaio 2016, l'art. 11 del D.Lgs 546/1992 è stato modificato prevedendo, appunto, l'obbligo per l'Agente della Riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata.
Quindi la costituzione in giudizio e tutti gli atti compiuti dall'avvocato procuratore, comprese le produzioni documentali, sono da considerarsi invalide.
I Giudici accolgono quindi il ricorso con liquidazione delle spese legali a favore del contribuente.
02/02/2018
Sentenza n. 40/02/18 emessa dalla CTP di Parma in data 18.01.2018 depositata il 02.02.2018
Il Collegio giudicante, conformemente alla Corte di Giustizia Europea e alla Suprema Corte di Cassazione, le quali sostengono che in tema di tributi armonizzati la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione finanziaria comporta l’illegittimità dell’atto, accoglie il ricorso, annullando per l’effetto l’accertamento impugnato, in quanto il mancato contraddittorio ha recato una concreta lesione del diritto di difesa.
19/01/2018
Sentenza n. 16/01/2018 emessa dalla CTP di Parma in data 19.12.2017 depositata il 19.01.2018
Il Collegio Giudicante in tema di Intimazione di pagamento, dopo aver constatato che una delle cartelle da cui la stessa intimazione traeva origine era oggetto di altro contenzioso sospeso in attesa di conciliazione giudiziale, mentre gli altri ruoli erano stati parzialmente rideterminati nel corso degli anni a seguito di sgravi effettuati in osservanza di sentenze favorevoli al Contribuente della medesima Commissione Tributaria, provvedeva a disporre la cancellazione dell'Intimazione medesima in quanto non piu corrispondente con il "quantum debeatur".
Leggi il PDF19/01/2018
Sentenza n. 18/01/2018 emessa dalla CTP di Parma in data 16.01.2018 depositata il 19.01.2018
Il Collegio Giudicante, in tema di Iscrizione Ipotecaria su bene immobile, avendo riscontrato da parte di Equitalia la mancata notifica al contribuente della comunicazione preventiva, ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente disponendo, in linea con la sentenza n° 380/2017 della Corte di Cassazione, la nullita dell'Iscrizione Ipotecaria in oggetto in quanto atto lesivo della sfera patrimoniale del contribuente non preceduto da idoneo avviso preventivo. Liquidate le spese in favore del contribuente.
Leggi il PDF19/01/2018
Sentenza n. 265/11/17 emessa dalla CTR di Bologna in data 14.07.2017 depositata in data 19.01.2018
Sentenza n. 264/11/17 emessa dalla CTR di Bologna in data 14.01.2017 depositata in data 19.01.2018
La Commissione riconosce il diritto al rimborso richiesto dalla societa contribuente in quanto ritiene che l'indeducibilita dell'Irap nella determinazione del reddito imponibile Irpef/Ires violi il principio di capacita contributiva; infatti viene liquidata e versata un'imposta Irap su un reddito inesistente e, successivamente, viene pagata un'imposta su un'altra imposta a causa dell'indeducibilita dell'Irap dalla base imponibile Irpef/Ires. I Giudici compensano le spese per la complessita della materia trattata ed accolgono l'appello della societa contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso richiesto dalla societa stessa.
Leggi il PDF06/12/2017
Sentenza n. 493/04/17 emessa dalla CTR di Cagliari in data 08.09.2017 depositata il 06.12.2017
Schede carburanti - minusvalenza derivante da cessione autovettura - spese e costi di viaggio: inerenza - rispetto dei requisiti di cui alla legge n. 104/92 art. 3 comma 3 - procura a vendere: scorporo dell'iva - inerenza costi per partecipazione a corsi di formazione - prestazioni in garanzia e non in garanzia - ricostruzione ricavi cessione beni.
Leggi il PDF30/11/2017
Sentenza n. 3252/10/17 emessa dalla CTR di Bologna in data 03.07.2017 e depositata in data 30.11.2017
Il Collegio, unitamente alla decisione della Commissione di I grado ed in base alle argomentazioni svolte nel merito dall'appellato, rigetta l'appello formulato dall'Agenzia delle Entrate, in quanto il contribuente, non appena possibile, ha e adibito l'immobile ad abitazione principale e comunque per la maggior parte del periodo intercorrente tra l'acquisto e la successiva vendita, percio, in conformita anche con altre Cassazioni, la tassazione della plusvalenza non era dovuta. La Commissione, oltre al rigetto dell'appello, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese.
Leggi il PDF29/11/2017
Sentenza n. 677/02/17 emessa dalla CTP di Parma in data 19.11.2017 e depositata in data 29.11.2017
Il Collegio, dopo aver esaminato la documentazione, accoglie il ricorso proposto dalla ricorrente annullando la cartella di pagamento, in quanto, ai fini della validita della notifica, la trasmissione di un documento pdf a mezzo pec viene riconosciuta efficace esclusivamente attraverso un invio telematico con estensione "p7m", la quale e l'unica che garantisce l'integrita e l'immodificabilita del documento informatico trasmesso, nonché l'identificabilita del suo autore e quindi la sua veridicita.
Leggi il PDF28/11/2017
Sentenza n. 1668/02/17 emessa dalla CTR di Genova in data 29.09.2017 depositata in data 28.11.2017
Il Collegio giudicante, riscontrando la mancata allegazione all'avviso di accertamento di un atto amministrativo proveniente da terzi e di conseguenza l'impedimento di un corretto e comprensibile iter procedurale, e constatando che la plusvalenza realizzata dalla contribuente per la vendita dell'ultima quota di un terreno e ritenuta un sovrapprezzo giustificato, respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando al sentenza impugnata.
Leggi il PDF09/10/2017
Sentenza n. 4053/23/2017 emessa dalla CTR di Brescia in data 25.09.2017 depositata il 09.10.2017
Il Collegio Giudicante, in tema di ultrattivita quinquennale ai fini tributari della societa estinta di cui all'art. 29 della Legge 175/2014, ha stabilito l'irretroattivita della norma stante il suo carattere sostanziale e non interpretativo-procedurale. Considerato quanto sopra, i Giudici di Merito hanno sancito l'assoluta inefficacia dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della societa estinta, cosi come l'assenza di legittimazione attiva sia in capo alla stessa che in capo all'ex-Liquidatore.
Leggi il PDF09/08/2017
Sentenza n. 531/02/17 emessa dalla CTP di Parma in data 06.07.2017 e depositata in data 09.08.2017
Il Collegio, dopo aver esaminato la documentazione, accoglie il ricorso proposto dalla ricorrente annullando la cartella di pagamento, in quanto, ai fini della validita della notifica, la trasmissione di un documento pdf a mezzo pec viene riconosciuta efficace esclusivamente attraverso un invio telematico con estensione "p7m", la quale e l'unica che garantisce l'integrita e l'immodificabilita del documento informatico trasmesso, nonché l'identificabilita del suo autore e quindi la sua veridicita.
Leggi il PDF06/07/2017
Sentenza n. 2158/13/17 emessa dalla CTR di Bologna in data 22.06.2017 depositata in data 06.07.2017
La Commissione, oltre alla refusione delle spese di giudizio, rigetta l'appello proposto dall'Agente della riscossione in base al mancato dialogo tra quest'ultima e l'Agenzia delle Entrate, in quanto l'atto originario era stato annullato in base alla presentazione della domanda di definizione delle liti pendenti.
Leggi il PDF14/06/2017
Sentenza n. 408/01/17 emessa dalla CTP di Parma in data 12.06.2017 depositata in data 14.06.2017
Come indicato anche dalla Suprema Corte, la mancata indicazione del calcolo degli interessi e degli aggi applicati alla cartella di pagamento, mostrando unicamente la cifra totale degli interessi dovuti, rende l'atto non sufficientemente motivato ed intellegibile per il contribuente e quindi nullo; cio e quanto sottolineato dai Giudici nel caso di specie. Un altro motivo che rende nulla la cartella di pagamento e la mancanza di qualsiasi indicazione del responsabile di procedimento, come stabilito dal Decreto Legge n, 248/2007. Per tali motivi i Giudici accolgono il ricorso del contribuente e condannano Equitalia Centro alla refusione delle spese.
Leggi il PDF22/05/2017
Sentenza n. 1638/12/17 emessa dalla CTR di Bologna in data 03.04.2017 depositata in data 22.05.2017
Conformemente a quanto gia pronunciato dalla Commissione di I grado, i Giudici dichiarano cessata la materia del contendere in quanto l'atto di appello e stato notificato in una data successiva all'annullamento totale dell'iscrizione a ruolo con relativo sgravio disposto dall'ente impositore.
Leggi il PDF19/05/2017
Sentenza n. 349/01/17 emessa dalla CTP di Parma in data 28.03.2017 e depositata in data 19.05.2017
Il Collegio, dopo un'attenta verifica della documentazione, accoglie il ricorso ritenendo nulla la cartella di pagamento in forza della mancata indicazione delle modalita di calcolo degli aggi e degli interessi, in quanto e richiesta all'Agente della riscossione una chiara indicazione relativa al tasso applicato ed ai criteri utilizzati per il calcolo complessivo. I Giudici, dopo aver accolto i ricorsi, condannano Equitalia Servizi di Riscossione Spa al pagamento delle spese di giudizio.
Leggi il PDF19/04/2017
Sentenza n. 267/07/2017 emessa dalla CTP di Parma in data 11.11.2016 depositata il 19.04.2017
Il Collegio Giudicante, in tema di Iscrizione Ipotecaria su diritto di usufrutto di bene immobile, avendo riscontrato l'incapacita di Equitalia di comprovare l'avvenuta notifica di parte delle cartelle da cui l'ipoteca traeva origine, disconosceva il potere probatorio dei ruoli prodotti in giudizio dalla controparte. Alla luce di quanto sopra, il carico debitorio regolarmente notificato al Ricorrente risultava essere inferiore alla soglia minima, determinata in Euro 20.000 dal DPR 602/1973, che legittima l'iscrizione ipotecaria e, pertanto, i Giudici di Merito provvedevano a disporne la cancellazione.
Leggi il PDF23/03/2017
Sentenza n. 175/01/17 emessa dalla CTP di Parma in data 22.03.2017 depositata in data 23.03.2017
La Commissione, dopo aver accertato la mancata allegazione delle cartelle di pagamento, ha annullato l'intimazione di pagamento, in quanto risultante carente di motivazione con un evidente riduzione del diritto di difesa del contribuente e quindi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. La Commissione, inoltre, constata anche la mancata indicazione del calcolo degli interessi e degli aggi, ulteriore vizio che conferma la nullita dell'intimazione di pagamento. Per quanto esposto il ricorso viene accolto a favore del contribuente condannando Equitalia Centro alla refusione delle spese.
Leggi il PDF23/02/2017
Sentenza n. 789/01/17 emessa dalla CTR di Bologna in data 23.01.2017 depositata in data 23.02.2017
I Giudici di Secondo Grado, dopo aver rilevato la mancata allegazione degli atti prodromici, hanno ritenuto le intimazioni di pagamento carenti di motivazione e lesive del diritto di difesa del contribuente e quindi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione e con l'art. 3 della Legge n. 241/1990; gli stessi Giudici hanno altresì precisato che anche l'indicazione a mezzo dell'estratto di ruolo della cartella di pagamento all'interno dell'intimazione rende comunque necessaria l'allegazione dell'atto prodromico. Un altro aspetto che ha indotto i Giudici Bolognesi a ritenere nulle le intimazioni di pagamento oggetto della controversia è stato individuato nella mancata indicazione nelle stesse della modalità di calcolo degli interessi e degli aggi. Per le ragioni sopra esposte la Commissione respinge l'appello proposto da Equitalia, conferma la decisione di I grado e condanna la parte soccombente alle spese di giudizio. (In senso conforme anche la sentenza n. 788/01/17 emessa dalla CTR di Bologna in data 23.01.2017 depositata in data 23.02.2017).
Leggi il PDF14/02/2017
Sentenza n. 90/02/17 emessa dalla CTP di Parma in data 16.01.2017 depositata in data 14.02.2017
La Commissione, non avendo nessun elemento comprovante la convenienza delle operazioni da parte della ricorrente con conseguente dimostrazione di malafede e non avendo riscontrato opposizioni da parte dell'Ufficio alla perizia dalla quale si evince la congruità dei prezzi dei beni fatturati, accoglie il ricorso compensando le spese fra le parti.
Leggi il PDF28/11/2016
Sentenza n. 814/01/16 emessa dalla CTP di Parma in data 18.10.2016 depositata in data 28.11.2016
Per quanto concerne il merito, i Giudici, dopo aver sottolineato che le agevolazioni fiscali relative alla ristrutturazione di immobili abitativi rivestono un carattere esclusivo e debbono pertanto essere applicate in modo rigoroso nel rispetto dei dettami normativi, accolgono i ricorsi riuniti, determinando di conseguenza il riconoscimento al diritto delle agevolazioni IRPEF relative alla ristrutturazione degli immobili abitativi in applicazione della legge n. 449/1997 e s.m.i. secondo quanto risultato nelle perizie redatte dal C.T.U.
Leggi il PDF16/11/2016
Sentenza n. 3087/03/16 emessa dalla CTR di Bologna in data 07.11.2016 depositata in data 16.11.2016
I Giudici di II grado, conformemente alle sentenze n. 15311/2014 e n. 22489/2015 della Corte di Cassazione, le quali chiariscono che la cartella di pagamento deve essere preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo di cui all'art. 36 ter, c. 4 del Dpr 600/73 a pena di nullita, ed in base all'abbondante documentazione presentata dalla ricorrente in relazione ai pagamenti effettuati, rigettano l'appello proposto dall'Agenzia e confermano quanto gia espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale. Il Collegio, inoltre, codanna l'agenzia al pagamento delle spese di giudizio relative sia al primo grado che al secondo grado di giudizio.
Leggi il PDF03/11/2016
Sentenza n. 750/01/16 emessa dalla CTP di Parma in data 20.09.2016 depositata in data 03.11.2016
I Giudici, in modo conforme alla Suprema Corte per il perfezionamento della procedura di notifica di cui all'art. 140 c.p.c., accolgono il ricorso e per l'effetto annullano l'atto impugnato, in quanto nel caso di specie e stata esclusivamente barrata una casella senza nessuna descrizione delle infruttuose ricerche del destinatario o suoi familiare nel luogo di residenza, di dimora o di domicilio.
Leggi il PDF20/09/2016
Sentenza n. 107/02/2016 emessa dalla CTP di Lodi in data 06.06.2016 depositata in data 20.09.2016
Il Collegio sottolinea che l'agente della riscossione non e tenuto a produrre l'originale dell'avviso di ricevimento o la copia della cartella di pagamento notificata in quanto vige la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. dell'atto allorché lo stesso sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, presunzione che impone l'onere probatorio da parte di chi ne contesta la ricezione. Nel caso di specie, avendo il ricorrente prodotto documentazione comprovante l'assenza di un portieri nello stabile ed evidenziando in tal modo che la consegna e avvenuta in capo ad un soggetto non riconducibile al notificato, la Commissione, oltre a condannare Equitalia Nord S.p.A. al pagamento delle spese processuali, accoglie il ricorso ritenendo nella l'iscirzione ipotecaria.
Leggi il PDF15/09/2016
Sentenza n.2244/06/2016 emessa dalla CTR di Bologna in data 11.07.2016 depositata in data 15.09.2016
La Commissione regionale ribadisce che la notifica di un atto giudiziale, quando la legge prescrive che la stessa debba essere operata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve necessariamente essere realizzata con il conferimento del relativo incarico al servizio postale fornito dall'Ente Poste, come gia peraltro sottolineato dalla Commissione provinciale. A tal proposito, il Collegio giudicante, avendo Equitalia Centro Spa operato la notifica al contribuente mediante conferimento di incarico direttamente ad operatori privati, rigetta l'appello condannando la parte soccombente alla rifusione delle spese.
Leggi il PDF08/09/2016
Sentenza n. 625/01/16 emessa dalla CTP di Parma in data 23.02.2016 depositata in data 08.09.2016
La Commissione, in ottemperanza al Decreto del Fare convertito in Legge 98/2013, dispone per l'accoglimento del ricorso, in quanto il bene soggetto a fermo amministrativo e da considerarsi effettivamente strumentale, quale unico mezzo a disposizione della ricorrente per svolgere la propria attivita lavorativa.
Leggi il PDF15/07/2016
Sentenza n. 2015/13/16 emessa dalla CTR di Bologna in data 07.04.2016 depositata in data 15.07.2016
La Commissione ribadisce quanto gia affermato dalla Suprema Corte ovvero che trattandosi di decadenza di termini (60 giorni) inerenti a sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale percio risulta non punibile secondo l'articolo 10 dello Statuto del contribuente, nel caso in cui non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. Nel caso di specie, non risultando nesusn debito d'imposta, bensi un credito, non scaturendo nessun pregiudizio all'esercizio del controllo e potendo l'Ufficio procedere al recupero del credito in assenza dei presupposti, la Commissione accoglie parzialmente l'appello in relaizone a quanto precisato.
Leggi il PDF30/06/2016
Sentenza n. 517/04/2016 emessa dalla CTP di Parma in data 06.06.2016 depositata in data 30.06.2016
Il Collegio Giudicante, dopo aver disposto la riunione di due ricorsi, dichiara nulla la cartella di pagamento alla quale i due ricorsi si riferiscono. La Commissione, in merito al primo ricorso ha esaminato la documentazione prodotta dalla ricorrente, ed in senso conforme alla risoluzione n. 353 del 2008 della Direzione Centrale del Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate di Roma, ha provato la correttezza degli adempimenti fiscali della ricorrnte e quindi la legittimita alla detrazione dell'imposta; in riferimento al secondo ricorso, invece, come gia ribadito dalla Corte di Cassazione, si sottolinea l'inammissibilita dell'atto notificato tramite posta privata in quanto di competenza del servizio posta universale fornito dall'Ente Poste. In base a quanto esposto, i Giudici accolgono i ricorsi riuniti.
Leggi il PDF13/06/2016
Sentenza n. 5111/05/16 emessa dalla CTP di Milano in data 19.05.2016 depositata in data 13.06.2016
La Commissione, preso atto che l'Amministrazione finanziaria ha, prima, annullato n. 8 cartelle di pagamento in quanto mancanti delle relative relate di notifica, e secondariamente, ha reso noto che n. 1 cartella e stata oggetto di sgravio, accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando estinto il giudizio per cessata materia del contendere relativamente agli importi sgravati.
Leggi il PDF26/05/2016
Sentenza n. 1375/07/16 emessa dalla CTP di Bologna in data 26.11.2015 depositata in data 26.05.2016
La Commissione riconosce il diritto al rimborso richiesto dalla soceita contribuente in quanto ritiene che l'indeducibilita dell'Irap nella determinazione del reddito imponibile Irpef/Ires violi il principio di capacita contributiva; infatti viene liquidata e versata un'imposta Irap su un reddito inesistente e, successivamente, viene pagata un'imposta su un'altra imposta a causa dell'indeducibilita dell'Irap dalla base imponibile Irpef/Ires. I Giudici compensano le spese per la complessita della materia trattata ed accolgono l'appello della soceita contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso richiesto dalla societa stessa.
Leggi il PDF26/04/2016
Sentenza n. 337/07/16 emessa dalla CTP di Parma in data 22.04.2016 depositata in data 26.04.2016
I Giudici dichiarno l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto il ricorrente, impugnando una cartella di pagamento, notificatagli da Equitalia, solleva un'eccezione nel merito specificando che le somme addebitate sono state pagate; a tal porposito l'Agenzia delle Entrate, chiamata in causa dal ricorrente, dichiara che il contribuente aveva sanato la propria posizione a mezzo del ravvedimento operoso. Infine la Commissione condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese in favore del ricorrente.
Leggi il PDF11/01/2016
Sentenza n. 29/04/16 emessa dalla CTP di Parma in data 02.12.2015 depositata in data 11.01.2016
La Commissione, in ottemperanza al Decreto del Fare, il quale dispone l'impignorabilita dei beni strumentali all'attivita esercitata dal contribuente, ritenendo percio il mezzo indispensabile per il proseguimento dell'attivita, ed in ottemperanza al D.Lgs n. 261/1999, il quale dichiara inesistente la notifica affidata ad un servizio di posta privata e non fornita dal servizio postale pubblico, Ente Poste, annulla il fermo amministrativo accoglie il ricorso e condanna Equitalia Centro Spa al pagamento delle spese di lite.
Leggi il PDF07/01/2016
Sentenza n. 01/01/16 emessa dalla CTP di Cremona in data 17.12.2015 depositata in data 07.01.2016
I Giudici, conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ovvero che l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione di una societa ne comporta l'estinzione e percio il trasferimento dei debiti della societa ai soci della stessa, ed in base all'irretroattivita dell'art. 28, comma 4, D.Lgs 175/2014, hanno accolto le ragioni del ricorrente, dichiarando illegittimo e conseguentemente nullo l'avviso di accertamento. La Commissione, inoltre, condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.
Leggi il PDF26/11/2015
Sentenza n.450/02/15 emessa da CTP di Reggio Emilia in data 10.09.2015 depositata in data 26.11.2015
La Commissione, limitatamente ai rilievi ai fini IVA in regime di inversione contabile ed alla relativa sanzione, annulla gli avvisi di accertamento riconoscendo nei contratti stipulati, la caratteristica di contratti aventi ad oggetto non la mera fornitura di materiali, ma la realizzazione di opere realizzate previa progettazione della complessa attivita di installazionedelle strutture, ovvero contratti di subappalto suscettibili di inversione contabile ex art. 17, co. 6, lett. a, DPR 633/1972. Per i motivi sopra esposti i Giudici accolgono, limitatamente al recupero IVA, i ricorsi e condannano l'Agenzia delle Entrate al pagamento dei 3/4 delle spese di lite oltre al contributo unificato.
Leggi il PDF29/09/2015
Sentenza n. 1877/11/2015 emessa dalla CTR Bologna in data 17.03.2015 depositata in data 29.09.2015
La Commissione, in forma parziale, riconosce il diritto al rimborso richiesto dalla societa contribuente in quanto sostiene che l'indeducibilita dell'Irap nella determinazione del reddito imponibile Irpef/Ires violi il principio di capacita contributiva; infatti viene liquidata e versata un'imposta Irap su un reddito inesistente e, successivamente, viene pagata un'imposta su un'altra imposta a causa dell'indeducibilita dell'Irap dalla base imponibile Irpef/Ires. La decisione dei Giudici e stata presa anche conseguentemente alla manovra finanziaria Monti, dove, dal periodo di imposta 2012, e scaturita la possibilita di dedurre integralmente dall'Irpef e dall'Ires la quota di Irap relativa alle spese del personale dipendente, oltre alla quota dell 10% dell'Irap di competenza.
Leggi il PDF03/09/2015
Sentenza n. 989/03/15 emessa dalla CTP La Spezia in data 11.05.2015 depositata in data 03.09.2015
La Commissione, limitatamente alle parti dell'avviso in cui vengono indicate somme dovute per interessi ed aggi, accoglie il ricorso, in conformita degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito, inquanto, in riferimento agli interessi, risulta riportata esclusivamente la cifra totale degli stessi dovuti, senza alcuna indicazione del metodo di calcolo e senza specificare le singole aliquote applicate alle varie annualita; per quanto concerne la somma a titolo di aggio, invece, i giudici riscontrano un'evidente sproporzione degli importi rispetto all'attivita effettuata.
Leggi il PDF13/08/2015
Sentenza n. 691/07/15 emessa dalla CTP di Parma in data 09.04.2015 depositata in data 13.08.2015
Il Collegio Giudicante dispone l'accoglimento del ricorso, avverso un fermo amministrativo, con condanna delle spese a carico del concessionario Equitalia, in ottemperanza del dettato disposto dal Decreto del Fare, D.L. n. 69/2013, il quale esclude dal fermo amministrativo i beni strumentali all'attivita esercitata dal contribuente, essendo il mezzo pignorato ritenuto indispensabile per il proseguimento dell'attivita.
Leggi il PDF06/08/2015
Sentenza n. 664/01/15 emessa dalla CTP di Parma in data 07.07.2015 depositata in data 06.08.2015
Il Collegio Giudicante accoglie parzialmente il ricorso dichiarando illegittima l'ingiunzione della cartella di pagamento, e per l'effetto ne dichiara la nullita, in quanto nel caso di specie e presente un'ordinanza di sospensione della riscossione in pendenza di giudizio.
Leggi il PDF20/05/2015
Sentenza n. 1157/08/15 emessa dalla CTR di Bologna in data 20.04.2015 depositata in data 20.05.2015
La Commissione, confermando la sentenza di primo grado, respinge l'appello proposto da Equitalia condannandola alla rifusione delle spese di grado. I Giudici sosotengono l'irregolare validita della notificazione al contribuente delle cartelle in quanto la sola produzione delle relazioni di notificazione senza uno specifico collegamento ad alcun atto intimato comporta un'evidente carenza probatoria.
Leggi il PDF28/04/2015
Sentenza n. 199/03/15 emessa dalla CTP di Reggio Emilia in data 14.04.2015 depositata il 28.04.2015
La Commissione, dopo aver constatato che la notifica di una cartella di pagamento e avvenuta mediante agenzia privata e non attraverso il servizio postale universale fornito dall'Ente Poste, con riferimento al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato, trattandosi di notificazione inesistente e quindi insuscettibile di sanatoria, in quanto risulta inammissibile l'atto notificato mediante servizio di posta privata.
Leggi il PDF21/04/2015
Sentenza n. 264/06/15 emessa dalla CTP di Parma in data 16.02.2015 depositata in data 21.04.2015
Il Collegio Giudicante dopo aver rilevato la presenza del PVC ha riscontrato il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto affinché il contribuente possa effettuare osservazion e richieste agli uffici. Il Collegio inoltre precisa che il comma 7 dell'art. 12 L. 212/2000 prevede l'inosservanza del predetto termine nei casi di particolare e motivata urgenza, non riscontrabili pero nel caso di specie. I Giudici, in conformita con la Corte di Cassazione, dichiara la nullita dell'avviso di accertamento ed accoglie i ricorsi.
Leggi il PDF11/03/2015
Sentenza n. 173/01/2015 emessa dalla CTP di Parma in data 03.03.2015 depositata in data 11.03.2015
La Commissione accoglie il ricorso proposto dalla ricorrente e per l'effetto dichiara nulla la cartella di pagamento, in quanto e stata riscontrata la mancata compilazione della relata di notifica comportante la giuridica inesistenza della stessa peraltro non sanabile ai sensi dell'art. 156 C.p.c. in quanto l'atto impugnato e sostanziale e non processuale. I Giudici, oltre ad accogliere il ricorso, hanno condannato Equitalia Centro al pagamento delle spese.
Leggi il PDF21/01/2015
Sentenza n. 23/06/15 emessa dalla CTP di Parma in data 19.01.2015 depositata in data 21.01.2015
I Giudici, una volta riscontrata l'estinzione della societa avvenuta in un periodo precedente all'avviso di accertamento, dichiarano, in base alla consolidata giurisprudenza, la nullita degli atti impugnati e di conseguenza accolgono i ricorsi riuniti.
Leggi il PDF12/01/2015
Sentenza n. 10/01/15 emessa dalla CTP di Parma in data 25.11.2014 depositata in data 12.01.2015
La Commissione, dopo aver riscontarato la mancanza della relata di notifica, o meglio la mancata compilazione, l'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento ritenendo e assorbiti gli altri motivi (il difetto dell'indicazione della modalita di calcolo degli aggi e degli interessi), accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato in quanto la relata di notificazione risultante in bianco determina l'inesistenza della notifica.
Leggi il PDF09/01/2015
Sentenza n. 32/11/15 emessa dalla CTR di Bologna in data 11.11.2014 depositata in data 09.01.2015
Il Collegio Giudicante sostiene che l'indeducibilita dell'Irap nella determinazione del reddito imponibile Irpef/Ires violi il principio di capacita contributiva, in quanto viene liquidata e versata un'imposta Irap su un reddito inesistente e, successivamente, viene pagata un'imposta su un'altra imposta a causa dell'indeducibilita dell'Irap dalla base imponibile Irpef/Ires. In base anche alla manovra finanziaria Monti, dove, dal periodo d'imposta 2012, vi e la possibilita di dedurre integralmente dall'Irpef e dall'Ires la quaota di Irap relativa alle spese del personale dipendente, oltre alla quota del 10% dall'Irap di competenza. I Giudici accolgono parzialmente l'appello, disponendo la deducibilita integrale dell'Irap ed accolgonoil diritto al rimborso delle somme richieste.
Leggi il PDF18/12/2014
Sentenza n. 759/07/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 7 in data 05.06.2014 depositata il 18.12.2014
La Commissione, successivamente alla riunione di tre ricorsi connessi tra loro, accoglie i ricorsi, in quanto ha potuto constatare che il contribuente ha fornito la documentazione relativa alla corrispondenza fra il corrispettivo della cessione e il valore accertato definitivamente, oltre ad una perizia di stima giurata, dimostrando quindi di aver adempiuto alle formalita e di aver versato l'imposta. IL Collegio sostiene, pertanto, che il contribuente abbia fornito prova sufficiente all'assoggettabilita del prezzo dichiarato all'imposta sostitutiva sui redditi.
Leggi il PDF18/12/2014
Sentenza n. 760/07/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 7 in data 05.06.2014 depositata il 18.12.2014
Il Collegio, dopo aver analizzato la documentazione prodotta sia da parte dell'Ufficio che del contribuente, nonché valutato i parametri commerciali della zona di riferimento e i costi complessivi di intervento dedotti da parametri attendibili di mercato, desumendo cosi una stima attendibile del valore netto dell'area, accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Leggi il PDF18/12/2014
Sentenza n. 761/07/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 7 in data 03.07.2014 depositata il 18.12.2014
La Commissione, prendendo in considerazione esclusivamente l'applicazione dei principi della legge L. 398/91, la quale prevede per le associazioni di nuova costituzione l'applicabilita di un regime agevoltivo a condizione che venga rispettato un limite massimo annuale di proventi pari a € 250.000,00 e tralasciando cosi la Circ. Min. n. 63/06, in quanto avente valenza solo all'interno della PA, accoglie il ricorso, in quanto la contribuente ha dichiarato, per la frazione d'anno in cui ha operato, una somma inferiore al tetto limite massimo.
Leggi il PDF16/12/2014
Sentenza n. 2248/11/14 emessa dalla CTR di Bologna in data 11.11.2014 depositata il 16.12.2014
La Commissione sostiene che l'indeducibilita dell'Irap per la determinazione del reddito imponibile Irpef/Ires violi il principio della capacita contributiva, in quanto l'imposta non puo eccedere la capacita contributiva complessiva del contribuente. In base anche alla manovra finanziaria Monti, dove, dal periodo di imposta 2012, vi e la possibilita di dedurre integralmente dall'Irpef e dall'Ires la quota di Irap relativa alle spese del personale dipendente, oltre alla quota del 10% dell'Irap di competenza, i Giudici accogliendo la richiesta di parte ricorrente condannano l'Agenzia delle Entrate al rimborso della maggior somma versata a causa dell'indeducibilita dell'Irap.
Leggi il PDF09/12/2014
Sentenza n. 724/01/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 1 in data 21.10.2014 depositata il 09.12.2014
I Giudici, osservando la mancata emissione del PVC (o del verbale di chiusura delle operazioni) da cui decorre il termine dilatorio a favore del contribuente per osservazioni e richieste, nonchè la mancata indicazione delle ragioni di urgenza per non aver rispettato il termine dei 60 giorni, accolgono il ricorso e per l'effetto dichiarano l'invalidita dell'avvisio di accertamento, condannando l'Ufficio anche alla rifusione delle spese processuali a favore del contribuente.
Leggi il PDF01/12/2014
Sentenza n. 707/04/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 4 in data 10.11.2014 depositata il 01.12.2014
La Commissione, limitatamente alla contestazione del fermo del bene strumentale, accoglie il ricorso previo espresso richiamo al Decreto del Fare, D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013 che dispone che i beni strumentali sono impignorabili e non costituiscono oggetto di fermo se utilizzati per lo svolgimento della propria attivita lavorativa.
Leggi il PDF28/11/2014
Sentenza n. 691/01/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 1 in data 25.11.2014 depositata il 28.11.2014
La Commissione, avendo constatato che l'atto impugnato e compreso tra quelli in cui e applicabile l'obbligo di motivazione (art. 7 L. 212/2000), non risulta motivato nemmeno per relationem alle cartelle da cui trae origine, oltre alla mancata allegazione e produzione delle cartelle di pagamento, accoglie il ricorso.
Leggi il PDF28/11/2014
Sentenza n. 692/01/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 1 in data 25.11.2014 depositata il 28.11.2014
Il Collegio, dopo aver accertato che il ricorrente non ha ricevuto nessuna comunicazione in merito ad una revoca del Decreto del Ministero, e ricadendo quindi nel caso di Tutela della buona fede, prevista dall'art. 10 della Statuto del Contribuente, accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni, in quanto l'errore effettuato dal contribuente e stato causato dall'uniformarsi alla indicazioni contenute negli atti dell'amministrazione finanziaria e successivamente modificate dalla stessa.
Leggi il PDF28/11/2014
Sentenza n. 688/01/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 1 in data 25.11.2014 depositata il 28.11.2014
I Giudici parmensi accolgono il ricorso proposto dal ricorrente, dopo aver constatato la mancata notificazione della cartella di pagamento impugnata, poichè priva della relata di notifica e conseguentemente l'inapplicabilita dell'art. 156 c. 3 cpc. La Commissione, inoltre, sostiene che la relata apposta sull'originale dell'atto ha minore valenza rispetto alla copia consegnata al contribuente in termini di notificazione, e pertanto annulla la cartella di pagamento per inestistenza giuridica della notifica.
Leggi il PDF25/11/2014
Sentenza n. 2066/04/14 emessa dalla CTR di Bologna Sez 4 in data 25.11.2014 depositata il 25.11.2014
Il Collegio, avendo constatato la mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento, nonchè la mancanza di n. 2 pagine della cartella di pagamento, delle quali il concessionario non ha fornito nessuno prova circa il loro contenuto, respinge l'appello, in concordanza a quanto gia disposto dalla CTP di Parma in prima istanza, dichiarando la nullita e pertanto l'illegittimita della cartella di pagamento, in quanto non conforme all'art. 36, comma 4 della L. 28 febbraio 2008, n. 31.
Leggi il PDF25/11/2014
Sentenza n. 10466/40/14 emessa dalla CTP Milano Sez 40 in data 30.09.2014 depositata il 25.11.2014
La Commissione, dopo aver preso conoscenza della documentazione allegata, giustificatrice della capacita contributiva della ricorrente, nonchè dell'asserita tardivita della stessa comunque giustificata dalla ricezione del contraddittorio dopo l'istaurazione dello stesso, accoglie il ricorso per la forte credibilita dei documenti prodotti dalla contribuente e condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese.
Leggi il PDF24/11/2014
Sentenza n. 667/04/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 4 in data 19.11.2014 depositata il 24.11.2014
La Commissione, dopo aver constatato che l'Agente della Riscossione non rientra tra i soggetti abilitati alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a mezzo del servizio postale, nonchè la mancata sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario e la relata lasciata in bianco, accoglie il ricorso proposto dal ricorrente. I Giudici dispongono l'inesistenza della notifica, in quanto la presentazione del ricorso, non essendo un atto processuale ma di natura sostanziale, non puo sanare la notifica inesistente della comunicazione.
Leggi il PDF04/11/2014
Sentenza n. 469/03/14 emessa dalla CTP di Reggio Emilia in data 23.09.2014 depositata il 04.11.2014
Il Collegio Giudicante, dopo aver preso atto della produzione da parte di Equitalia dei soli estratti di ruolo e dopo aver constatato la mancata allegazione e produzione da parte dell'Agente della Riscossione delle cartelle di pagamento da cui l'atto impugnato traeva origine, ha disposto la nullita del fermo amministrativo. Per tali motivi il Collegio ha accolto il ricorso presentato dal contribuente dichiarando nulla l'atto impugnato.
Leggi il PDF29/10/2014
Sentenza n. 9202/24/14 emessa dalla CTP di Milano Sez 24 in data 03.04.2014 depositata il 29.10.2014
La Commissione, dopo aver esaminato gli atti e la documentazione prodotta, ha rilevato che il fermo amministrativo non e valido in quanto, avendo ad oggetto l'autovettura di proprieta del ricorrente, si tratta di bene indispensabile per lo svolgimento dell'attivita lavorativa. I Giudici, inoltre, hanno constatato la mancanza delle cartelle di pagamento, che risultano atti prodromici alla procedura di fermo amministrativo. Tali considerazioni portano all'accoglimento del ricorso e alla conseguente dichiarazione di nullita dell'atto impugnato.
Leggi il PDF27/10/2014
Sentenza n. 2030/12/14 emessa dalla CTP di Genova Sez 12 in data 07.10.2014 depositata il 27.10.2014
Il Collegio giudicante, dopo aver preso atto che l'avviso di accertamento oggetto di ricorso era stato emesso senza il previo rilascio del processo verbale di constatazione, previo richiamo degli artt. 5, 6, 7, 10 e 12 dello Statuto del Contribuente citati anche da recenti sentenze della Cassazione (in particolare la sentenza n. 19667 del 19.06.2014 delle Sezioni Unite), ha affermato che il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione del pvc, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino. Ha disposto inoltre che il pvc debba essere redatto indipendentemente dalla tipologia di verifica posta in essere dall'Amministrazione Finanziaria. Per tali motivi il COllegio ha accolto il ricorso presentato dal contribuente dichiarando nullo l'atto impugnato.
Leggi il PDF02/10/2014
Sentenza n. 531/01/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 1 in data 17.09.2014 depositata il 02.10.2014
Il Collegio Giudicante, dopo aver rilevato che la relata di notifica della cartella di pagamento impugnata risulta in bianco, con conseguente violazione degli artt. 148 e 149 del C.p.c., ha accolta il ricorso presentato dal contribuente dichiarando la giuridica inesistenza delle notificazioni e per l'effetto la nullita della cartella impugnata.
Leggi il PDF19/08/2014
Sentenza n. 462/07/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 7 in data 08.05.2014 depositata il 19.08.2014
La Commissione ha accolto il ricorso presentato dal contribuente in relazione agli atti (intimazioni di pagamento) notificati a mezzo PEC, in quanto non e stata raggiunta la certezza legale della conoscibilita degli atti, ovvero la stampa dell'atto notificato con la relata, il certificato della firma digitale del notificante, il certificato di firma del gestore di PEC, le informazioni richieste dall'art 18 D.M. n. 44 del 2011 per il corpo del messaggio, le ricevute della PEC nonchè la mancata produzione degli ulteriori dati di certificazione.
Leggi il PDF19/08/2014
Sentenza n. 458/07/14 emessa dalla CTP di Parma in data 08.05.2014 depositata il 19.08.2014
Il Collegio Giudicante ha riscontrato l'omessa compilazione della relata di notifica, con conseguente violazione degli art. 148 e 149 del C.p.c., ha, inoltre, rilevato la mancata allegazione delle cartelle e l'omissione delle modalita di calcolo degli interessi e degli aggi, risultanti sproporzionalti rispetto ai provvedimenti a cui si riferiscono. Per i seguenti motivi, i Giudici accolgono il ricorso compensando le spese fra le parti.
Leggi il PDF18/08/2014
Sentenza n. 464/07/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 7 in data 05.06.2014 depositata il 19.08.2014
La Commissione, visti gli atti e la documentazione prodotta dall'Ufficio nonchè la copiosa ricostruzione operata dal ricorrente peraltro supportata da perizia giurata, accoglie i ricorsi riuniti, in quanto dichiara che l'accertamento operato dall'Ufficio non risponde alla realta, avendo l'Agenzia dedotto importi non coerenti con la tipologia di azienda verificata. I Giudici parmensi sostengono che per la verifica di ricavi superiori a quelli dichiarati occorra una motivazione ulteriore rispetto al solo appiglio metodologico.
Leggi il PDF14/07/2014
Sentenza n. 397/07/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 7 in data 08.05.2014 depositata il 14.07.2014
La Commissione, dopo aver richiamato le modifiche apportate dal Legislatore all'art. 62 del DPR n. 600/73 con l'art. 52 del decreto "del fare", con le quali e stato introdotto il divieto del fermo amministrativo dei beni strumentali funzionali all'attivita d'impresa o alla professione, ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente.
Leggi il PDF13/06/2014
Sentenza n. 1211/05/14 emessa dalla CTR di Bologna Sez 5 in data 25.03.2014 depositata il 13.06.2014
La Commissione, dopo aver rilevato sia la mancata compilazione della relata che la notifica diretta da parte del concessionario, alla luce della nuova formulazione dell'art. 26 del DPR 602/73, ha disposto la giuridica inesistenza della cartella di pagamento impugnata, giudicata insanabile ai sensi degli artt. 156 e 160 del Cpc. I Giudici bolognesi hanno conseguentemente respinto l'appello e condannato Equitalia alla rifusione delle spese.
Leggi il PDF15/05/2014
Sentenza n. 291/01/14 emessa dalla CTP di Parma Sez. 1 in data 13.05.2014 depositata il 15.05.2014
Il Collegio Giudicante, dopo aver analizzato la normativa vigente relativa alla notificazione degli atti emessi dall'Agente della Riscossione e la recente giurisprudenza di legittimita e di merito, enunciando i seguenti principi: - la relata di notifica risultava in bianco con conseguente violazione degli articoli n. 148 e 149 del C.p.c.; - i dati risultanti nella relata di notifica della cartella di pagamento in possesso del destinatario prevalgono rispetto alle risultanze della relata prodotta dall'Agente della Riscossione; - la cartella di pagamento era stata spedita tramite posta direttamente dall'Agente della Riscossione in spregio all'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973; ha accolto il ricorso presentato dal contribuente dichiarando la nullita della cartella di pagamento impugnata.
Leggi il PDF17/04/2014
Sentenza n. 776/02/14 emessa dalla CTR di Bologna Sez 2 in data 02.04.2014 depositata il 17.04.2014
La Commissione, visti gli atti, la documentazione e in base alla normativa di riferimento, ha accolto l'appello constatando che la mancata allegazione e produzione delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione rendono nullo e illegittimo l'atto. E' stato evindenziato, inoltre, il DL 69/2013 che fissa il principio dell'impignorabilita dei beni strumentali adibiti alla normale attivita produttiva.
Leggi il PDF04/04/2014
Sentenza n. 203/07/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 7 in data 03.04.2014 depositata il 04.04.2014
I Giudici parmensi, dopo aver constatato la mancata produzione da parte di Equitalia delle cartelle di pagamento, hanno dichiarato la nullita delle stesse, poichè l'esibizione dei soli estratti di ruoli non sono sufficienti in quanto mancanti di informazioni fondamentali.
Leggi il PDF04/04/2014
Sentenza n. 645/05/14 emessa dalla CTR di Bologna Sez 5 in data 25.02.2014 depositata il 04.04.2014
I Giudici bolognesi, dopo aver constatato la sola produzione dei referti di notifica e conseguentemente l'assenza delle cartelle di pagamento, quali atti prodromici, respingono l'appello proposto da Equitalia, in accordo con la Commissione di primo grado, affermando che la mancata produzione della copia integrale del fermo amministrativo non rende possibile ricondurre i referti di notifica prodotti all'atto impugnato.
Leggi il PDF02/04/2014
Sentenza n. 200/01/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 1 in data 25.03.2014 depositata il 02.04.2014
Il Collegio Giudicante, dopo aver riscontrato la prevalenza dei dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario e la mancanza dell'indicazione della data nella relata di notifica della cartella di pagamento impugnata, ha dichiarato la nullita insanabile della notificazione e conseguentemente la nullita dell'atto impugnato.
Leggi il PDF02/04/2014
Sentenza n. 199/01/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 1 in data 25.03.2014 depositata il 02.04.2014
Il Collegio Giudicante, avendo riscontrato una mancata dimostrazione di natura oggettiva da parte dell'Ufficio, in relazione alla tesi di percezione degli utili da parte dei soci della societa cessata, ha accolto il ricorso presentato dai contribuenti, nonchè ex soci della societa cessata, in linea con la sentenza n° 2080/13 della Corte di Cassazione.
Leggi il PDF02/04/2014
Sentenza n. 197/01/14 emessa dalla CTP di Parma Sez 1 in data 25.02.2014 depositata il 02.04.2014
Il Collegio Giudicante, in linea con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22041 del 28.10.2010, dopo aver dichiarato la nullita dell'intimazione di pagamento stante la mancanza della produzione e dell'allegazione delle cartelle, e constatato inoltre che la sola relata di notifica non e sufficiente per l'effettiva prova del contenuto delle cartelle di pagamento, ha accolto il ricorso.
Leggi il PDF28/03/2014
Sentenza n. 596/5/14 emessa dalla CTR di Bologna Sez 5 in data 25.03.2014 depositata il 28.03.2014
Il Collegio Giudicante, dopo aver constatato che la relata di notifca della cartella di pagamento impugnata risultava in bianco, ha dichiarato la nullita dell'atto, poichè l'avviso di ricevimento prodotto da Equitalia, essendo parte integrante della relata di notifica, non e sufficiente a costituire prova di valida e completa notificazione in quanto la relata di notifica anche in caso di spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale deve sempre essere compilata.
Leggi il PDF28/03/2014
Sentenza n. 597/05/14 emessa dalla CTR di Bologna Sez 5 in data 25.03.2014 depositata il 28.03.2014
Il Collegio Giudicante, avendo constatato l'assenza dell'atto prodromico, ha confermato l'illegittimita della cartella di pagamento dichirata dalla CTP di Parma in primo grado, e di conseguenza ha respinto l'appello condannando Equitalia alla rifusione delle spese.
Leggi il PDF24/03/2014
Sentenza n. 579/15/14 emessa dalla CTR di Bologna Sez 15 in data 16.12.2013 depositata il 24.03.2014
Il Collegio Giudicante, dopo aver riscontrato la mancata indicazione della data nella relata di notifica della cartella di pagamento oggetto di ricorso, ha dichiarato la nullita insanabile della notificazione dell'atto impugnato.
Leggi il PDF24/03/2014
Sentenza n. 578/15/14 emessa dalla CTR di Bologna Sez 15 in data 16.12.2013 depositata il 24.03.2014
Il Collegio Giudicante, dopo aver riscontrato la prevalenza dei dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario e la mancata compilazione della relata di notifica della cartella di pagamento impugnata, ha dichiarato la giuridica inesistenza della notificazione della cartella di pagamento impugnata.
Leggi il PDF27/02/2014
Sentenza n. 131/04/14 emessa dalla CTP di Parma sez. 4 in data 24.02.2014 e deositata il 27.02.2014
La Commissione dispone l'impignorabilita di n. 2 automezzi strumentali richiamando il dettato disposto del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013. Accoglie inoltre il ricorso per difetto di prova dell'esistenza dell'atto impositivo.
Leggi il PDF17/02/2014
Sentenza n. 320/09/14 emessa dalla CTR di Bologna Sez 9 in data 20.01.2014 depositata il 17.02.2014
Il Collegio Giudicante, dopo aver constatato, anche in presenza dell'obbligo di conservazione previsto dall'art. 26 co. 5 del DPR n. 602/73, la mancanza della cartella di pagamento, ha rigettato l'appello, richiamando l'assenza della prova dell'avvenuta notifica dell'atto da parte dell'Ufficio appellante.
Leggi il PDF23/01/2014
Sentenza n. 144/04/14 emessa dalla CTR di Bologna Sez 4 in data 12.12.2013 depositata il 23.01.2014
I Giudici bolognesi, dopo aver constatato che l'art. 36 bis del DPR 600/73 e applicabile esclusivamente per l'attivita di rettifica quando il dovuto e determinato da un controllo meramente cartolare, hanno accolto l'appello e, per l'effetto, annullato la cartella di pagamento impugnata che, traendo origine dalla negazione di una detrazione, doveva essere preceduta da rettifica.
Leggi il PDF21/01/2014
Sentenza n. 41/07/14 emessa dalla CTP di Parma sez. 7 in data 14.11.2013 e depositata il 21.01.2014
La Commissione, dopo aver rilevato che l'avviso di accertamento e stato emesso dopo la verifica e il contraddittorio in assenza del prodromico p.v.c. il quale avrebbe consentito al contribuente di sollevare le proprie eccezioni entro i termini previsti dalla normativa ed in particolare dall'art. 12 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), ha accolto il ricorso.
Leggi il PDF17/01/2014
Sentenza n. 19/01/14 emessa dalla CTP di Parma sez. 1 in data 05.11.2013 e depositata il 17.01.2014
La CTP di Parma dopo aver richiamato la sentenza 33/07/12 della CTP di Vicenza, che con n. 43 pagine aveva precedentemente analizzato numerose sentenze emesse dalla Suprema Corte, ha accolto il ricorso ritenendo che la notifica diretta effettuata da Equitalia sia un eccesso di potere posto in essere dalla stessa. I giudici parmensi inoltre hanno evidenziato che la comunicazione era avvenuta in forma esclusivamente privata senza l'intervento della figura preposta a garanzia e ufficializzazione della necessaria notificazione.
Leggi il PDF17/01/2014
Sentenza n. 20/01/14 emessa dalla CTP di Parma sez. 1 in data 05.11.2013 e depositata il 17.01.2014
La CTP di Parma dopo aver richiamato la sentenza 33/07/12 della CTP di Vicenza, che con n. 43 pagine aveva precedentemente analizzato numerose sentenze emesse dalla Suprema Corte, ha accolto il ricorso ritenendo che la notifica diretta effettuata da Equitalia sia un eccesso di potere posto in essere dalla stessa. I giudici parmensi, inoltre, hanno ritenuto la produzione dei documenti da parte della convenuta, imprecisa e comunque tale da imporre alla Commissione verifiche eccessivamente gravose e in alcuni casi impossibili.
Leggi il PDFInstallazione di server HP ML 350 Gen10 per l'innovazione di supporti e processi
L'intervento hardware ha previsto l'installazione di un server HP con l'obiettivo di aumentare velocità e capacità di elaborazione e gestione delle informazioni. Il nuovo server (virtuale e non più fisico) è in grado di gestire in sicurezza un maggiore volume di informazioni in fase lavoro e in fase archivio riducendo i tempi di elaborazione ed evasione lavorazioni per conto della clientela.